A causa di quella che sembra proprio essere una svista (comunque grave!) del legislatore, l’art. 10 Dl. 73/22 cancella con effetto (addirittura) retroattivo, e quindi dal 1° gennaio 2021, le deduzioni Irap relative alle spese per disabili e ai premi Inail per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed impiegati in attività istituzionali.