La legge di Bilancio 2022 ha disposto l’innalzamento, a regime, a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti di imposta e contributivi che possono essere compensati in forma orizzontale con il modello F24
La legge di Bilancio 2022 ha disposto l’innalzamento, a regime, a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti di imposta e contributivi che possono essere compensati in forma orizzontale con il modello F24
Anche se, grazie al meccanismo dello split payment, gli enti locali (già) sembravano al riparo dai preoccupanti risvolti della pronuncia 10439/21, non si può che accogliere con favore l’ordinanza n. 28583/21 con la quale la Cassazione torna sulla questione della detrazione dell’Iva, ribaltando (fortunatamente!) il proprio precedente orientamento
La continua evoluzione della legislazione Iva e delle interpretazioni di prassi rende opportuna un’analisi attenta e ragionata in ordine al sistema di contabilità (contabilità unica o separata) attualmente in essere, al fine di verificare la convenienza e/o l’opportunità di modificare, a partire dal nuovo anno, l’assetto contabile vigente
L’opzione per le liquidazioni trimestrali è legata al volume d’affari realizzato nell’anno precedente. L’inizio dell’anno è quindi il momento migliore per verificare se permangono (o si sono modificati) i presupposti per la conferma (o l’eventuale variazione) della periodicità delle liquidazioni.
Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
Una recente sentenza della Cassazione (l’ordinanza 37208 del 29 novembre scorso) riporta all’attenzione il tema della indetraibilità dell’Iva nel caso di fatture d’acquisto incomplete nella descrizione dell’operazione.
Con la decisione di esecuzione UE 13/12/21 n. 2251 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/12/21), l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024. Tale obbligo, come in precedenza, riguarda i soggetti stabiliti nel territorio italiano e non coinvolge i soggetti esteri.
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