Secondo la DRE Veneto, un servizio di tesoreria di contenuto analogo a quello riportato dall’art. 209 Tuel, con la sola esclusione del servizio di incasso delle entrate patrimoniali ed assimilate, oltre che delle entrate tributarie (esclusione prevista dalla convenzione di tesoreria oggetto dell’interpello, ma non menzionata dall’art. 209), va considerato come esente ai fini dell’Iva…
Se sgombra il campo da ogni residuo dubbio circa l’applicabilità dell’Iva rispetto agli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/90, la risposta ad interpello 576/21 riporta tuttavia all’attenzione degli enti locali un tema particolarmente ostico…
E’ entrato in funzione il 1° luglio scorso il nuovo tracciato aggiornato (reso pubblico nella versione 2.0 il 28 maggio scorso) per la predisposizione e l’invio di fatture elettroniche relative ad appalti UE alle pubbliche amministrazioni italiane…
La risposta 474/21 affronta un tema già analizzato dal BOLLETTINO fin dal 2015, quello dello split payment relativo a rimborsi assicurativi, giungendo più o meno alle stesse conclusioni: al fine di evitare che l’ente pubblico incontri difficoltà nel ricevere dal carrozziere l’imposta da riversare poi all’erario a titolo di split, meglio evitare ogni accordo con la compagnia di assicurazione che le consenta di versare direttamente nelle mani del carrozziere l’Iva sulle fatture emesse da quest’ultimo.
Due recenti risposte ad interpello intervengono sul tema dei presupposti richiesti ai soggetti formatori per l’esenzione delle prestazioni rese dagli stessi.
La prima, la n. 457/21, precisa che non scontano il regime di esenzione Iva le prestazioni didattiche rese da persone fisiche (professionisti o lavoratori autonomi occasionali) ad enti pubblici committenti in relazione a corsi di formazione a favore di soggetti terzi.