Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
Una recente sentenza della Cassazione (l’ordinanza 37208 del 29 novembre scorso) riporta all’attenzione il tema della indetraibilità dell’Iva nel caso di fatture d’acquisto incomplete nella descrizione dell’operazione.
Con la decisione di esecuzione UE 13/12/21 n. 2251 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/12/21), l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024. Tale obbligo, come in precedenza, riguarda i soggetti stabiliti nel territorio italiano e non coinvolge i soggetti esteri.
L’art. 5, comma 17-ter, Dl. 146/21, approvato in via definitiva dal parlamento il 14 novembre, ha rinviato al 1° luglio 2022 il debutto del nuovo esterometro. Solo per le operazioni effettuate a partire da tale data sarà dunque obbligatoria la comunicazione tramite Sdi, dei dati in formato XML, come previsto per le fatture elettroniche
Il tema, comune a tutti gli enti locali, riguarda l’applicazione dell’Iva sulle spese della riscossione a carico del debitore nel contesto della riscossione coattiva, spese che vengono addebitate dal concessionario/agente della riscossione all’ente locale, nella sua veste di soggetto impositore.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziale di cui all’art. 10, comma n. 27-ter, Dpr. 633/72, anche una società (che per definizione ha scopo di lucro) può essere considerata come avente finalità sociale. Queste le conferme della sentenza 30975/2021 della Cassazione che, a distanza di 2 anni, ripropone l’orientamento già espresso con la propria ordinanza 12491 del 10 maggio 2019.
Al fine di contrastare l’incremento dei prezzi di energia elettrica e gas, con il Dl. 130/21 (il c.d. “decreto Energia”) è stato prevista, tra le altre la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali.
Vuoi tenerti costantemente aggiornato? Iscriviti alla nostra newsletter !