La Corte di Cassazione ha deciso – a sezioni unite, e dunque in via definitiva – che la Tia2 [e, con ogni certezza, anche la Tari e la Tarip, la nuova tariffa puntuale di cui all’art. 1, comma 668, L. 147/13], non hanno natura tributaria, ma corrispettiva, con la conseguenza che i relativi proventi vanno assoggettati ad Iva.