In tema di trasporto di persone, la risposta 530/21 conferma che la messa a disposizione di servizi integrativi (nel caso di specie si tratta di audioguide) non modifica la natura dell’attività: nessun nuovo “servizio complesso” (imponibile ad Iva al 22%, fra l’altro), quanto invece la conferma di un’attività di trasporto, rispetto alla quale eventuali servizi integrativi hanno natura accessoria, e vanno dunque assoggettati allo stesso regime Iva dell’attività principale di trasporto.