Rispetto ad una permuta immobiliare tra una parrocchia ed un ente pubblico (il quale dà così attuazione al Piano di zona a suo tempo approvato) non tornano applicabili né le agevolazioni previste dall’art. 10, L. 20/77 (come modificato dall’art. 1, comma 88, L. 215/17), né quelle disposte dall’art. 1, settimo periodo, art. 1 della Tariffa allegata al testo unico del Registro (TUR).