Ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziale di cui all’art. 10, comma n. 27-ter, Dpr. 633/72, anche una società (che per definizione ha scopo di lucro) può essere considerata come avente finalità sociale. Queste le conferme della sentenza 30975/2021 della Cassazione che, a distanza di 2 anni, ripropone l’orientamento già espresso con la propria ordinanza 12491 del 10 maggio 2019.