- La risposta ad interpello 51/19: sintesi
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non scontano l’aliquota agevolata 10% gli interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico. L’aliquota agevolata è in effetti prevista per gli interventi di recupero di livello superiore (risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), e tali non possono essere considerati quelli di prevenzione idrogeologica.
- Gli interventi da realizzare
Occorre quindi analizzare la tipologia degli interventi da realizzare. Secondo quanto precisato nell’istanza di interpello essi consistono nella “messa in sicurezza di pareti attraverso l’utilizzo di una rete paramassi di protezione e consolidamento delle stesse mediante chiodature e iniezioni di miscele cementizie e, infine, stabilizzazione delle pareti con un rilevato in terra compattata; inoltre sono previsti più tipologie di opere e lavorazione nonché interventi di pulizia di alvei e rimozione di detriti depositati sul fondo di vari torrenti e fiumi e altri interventi che incidono sulla pendenza dei tratti interessati che hanno la finalità di raggiungere una pendenza di compensazione o di equilibrio del fondo”.
Ciò posto, secondo l’Agenzia tali interventi non possono beneficiare dell’aliquota agevolata 10% dal momento che essi “(…) attengono solo indirettamente a singoli o complessi di edifici e/o alle varie opere di urbanizzazione”.
Peraltro – aggiunge la risposta 51/19 – la legislazione di favore tende a “(…) favorire il recupero del patrimonio edilizio, in particolare di tipo abitativo, in stati di degrado mentre nel caso di specie gli interventi hanno lo scopo di sistemare e consolidare parte del territorio al fine di prevenire e mitigare un eventuale dissesto idrogeologico”.
- Un interessante spiraglio per la fruizione di agevolazioni
A questo punto, l’Agenzia apre uno spiraglio di notevole portata, e di valenza generale: tenuto conto che il regime di aliquote applicabile discende dalla qualificazione tecnica degli interventi, e considerato che non spetta all’Agenzia formulare valutazioni in proposito, “(…) qualora in base alla documentazione amministrativa emessa dagli enti competenti [fra i quali, di sicuro, i comuni, ndr] risulti la riconducibilità dei lavori in oggetto tra le (…) tipologie di intervento (…) soggette all’aliquota agevolata, il medesimo trattamento (agevolato) potrà applicarsi anche nel caso in esame (…)”.
Per questa via l’Agenzia, dopo aver ancora una volta ribadito che il regime di aliquote Iva applicabile dipende dall’inquadramento edilizio proposto, a monte, per gli interventi da realizzare, precisa poi che la definizione di tale inquadramento spetta “agli enti competenti”, fra i quali, come sopra precisato, figurano gli enti locali.
A nostro avviso, proprio la valorizzazione del ruolo assunto dai soggetti cui compete definire l’inquadramento edilizio/urbanistico dei lavori da effettuare costituisce l’elemento di maggiore interesse della risposta 51/19, che viene allegata sub A).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non scontano l’aliquota agevolata 10% gli interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico. L’aliquota agevolata è in effetti prevista per gli interventi di recupero di livello superiore (risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), e tali non possono essere considerati quelli di prevenzione idrogeologica.