Il comma 121 prevede che “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: un obbligo anche per lgli enti locali?
La recente emanazione del decreto 273932/21 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso), sulla certificazione dei Fondi COVID-19 consente oggi di avere delle istruzioni operative più chiare rispetto ad un anno fa. Come ben ricorderanno i lettori del BOLLETTINO, dopo la pubblicazione dell’analogo decreto del 2 novembre 2020 si resero necessarie numerose FAQ di chiarimento pubblicate sul sito RGS-MEF, e un decreto definitivo pubblicato ad aprile 2021, per dirimere i numerosi dubbi degli operatori degli enti locali.
La recente emanazione del decreto 273932/21 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso), sulla certificazione dei Fondi COVID-19 consente oggi di avere delle istruzioni operative più chiare rispetto ad un anno fa. Come ben ricorderanno i lettori del BOLLETTINO, dopo la pubblicazione dell’analogo decreto del 2 novembre 2020 si resero necessarie numerose FAQ di chiarimento pubblicate sul sito RGS-MEF, e un decreto definitivo pubblicato ad aprile 2021, per dirimere i numerosi dubbi degli operatori degli enti locali.
Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
.Aumento record per il tasso legale di interesse legale, che dal 1° gennaio 2022 passerà dall’attuale 0,01% all’1,25%.
Questo il contenuto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre scorso.
Una recente sentenza della Cassazione (l’ordinanza 37208 del 29 novembre scorso) riporta all’attenzione il tema della indetraibilità dell’Iva nel caso di fatture d’acquisto incomplete nella descrizione dell’operazione.
Con la decisione di esecuzione UE 13/12/21 n. 2251 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/12/21), l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024. Tale obbligo, come in precedenza, riguarda i soggetti stabiliti nel territorio italiano e non coinvolge i soggetti esteri.
Una recente risposta ad interpello della DRE Veneto offre lo spunto per alcune precisazioni circa i soggetti tenuti all’applicazione del Bollo sulle fatture.