A quasi dieci anni dal precedente CCNL, nel rinnovo del contratto nazionale per la dirigenza degli enti locali viene riservata una sezione ai segretari comunali e provinciali. Limitando l’osservazione a tale sezione, si può affermare che due sono gli aspetti rilevanti: le funzioni di sovrintendenza e coordinamento affidate e gli incrementi retributivi…
Una parte della sezione dedicata ai dirigenti degli enti locali è riservata alle disposizioni inerenti il trattamento economico, con significative novità. Si va dagli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione alle nuove norme in materia di fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Altri temi affrontati sono gli incarichi ad interim e l’utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada…
Come detto a proposito del conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale nello stipendio tabellare, sia per i segretari che per i dirigenti, gli importi considerati in sede di contrattazione collettiva divergono da quelli che erano stati a suo tempo indicati dalla Ragioneria dello Stato. Il motivo è meramente di ordine temporale, vale a dire dopo la quantificazione della RGS sono stati sottoscritto altri CCNL…
Il rinnovo del CCNL non porta benefici solo ai segretari e ai dirigenti che sono in servizio durante la vigenza del contratto, ma anche agli stessi soggetti che sono cessati. E ancor più godono di maggiori incrementi gli ex dipendenti che, nello stesso arco temporale, hanno risolto il rapporto di lavoro con diritto a pensione…
Poiché l’evento “rinnovo CCNL” non capita tutti i giorni, quando si verifica sorgono sempre dubbi su come ci si deve comportare a livello di contribuzione e di tassazione degli arretrati. Si riportano, di seguito, le regole da applicare…
Come è noto, l’art. 124 Dl. 34/20 ha inserito nella Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr. 633/72 un insieme di beni denominati “anti-Covid”, tra i quali figurano mascherine chirurgiche ed Ffp2/Ffp3, termometri, disinfettanti e molti altri beni che servono per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto ministeriale del 4 dicembre scorso ha riscritto le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 in poi, ed ha anche individuato nuove procedure per i controlli dell’Agenzia e per l’integrazione dei dati proposti per il pagamento da parte del soggetto passivo.
Con la risposta 37/21 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le istanze di sussidio (o aiuto, o contributo, che dir si voglia) presentate da soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà economica perché danneggiati dall’epidemia da Covid-19 restano esenti da Bollo ai sensi dell’art. 8 della Tabella allegata al Dpr. 642/72.