Come è noto, scadrà il 30 settembre prossimo il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dall’ente locale nel secondo trimestre 2021. Resta peraltro confermato che se l’imposta da versare per il primo e il secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento potrà essere effettuato più oltre, entro il termine del 30 novembre relativo al versamento del terzo trimestre.
La risposta 570/21 conferma che la nuova procedura di controllo e regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute, ma non in regola con l’imposta di bollo, sostituisce quella – ben più gravosa ed onerosa – prevista dall’art. 19 del Dpr. 642/72 (il decreto sul Bollo) a carico dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti locali.
La risposta 573/21 ribadisce che i provvedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio di attività di commercio in mercati su aree pubbliche vanno assoggettati a Bollo.
Delle oggettive difficoltà di utilizzo dei documenti precompilati da parte delle PA prontamente segnalate dal BOLLETTINO 34/20 e nei nostri successivi webinar deve finalmente essersi resa conto anche l’Agenzia delle Entrate la quale – attualmente per i soli anni 2021 e 2022 – esclude esplicitamente dalla platea dei destinatari dei documenti precompilati le PA, e cioè “i soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Dpr. n. 633/1972, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018”.
In tema di trasporto di persone, la risposta 530/21 conferma che la messa a disposizione di servizi integrativi (nel caso di specie si tratta di audioguide) non modifica la natura dell’attività: nessun nuovo “servizio complesso” (imponibile ad Iva al 22%, fra l’altro), quanto invece la conferma di un’attività di trasporto, rispetto alla quale eventuali servizi integrativi hanno natura accessoria, e vanno dunque assoggettati allo stesso regime Iva dell’attività principale di trasporto.
Il tema è quello dei comportamenti da adottare quando venga effettuato un pagamento non preceduto, né seguito, dalla fattura del fornitore. In questo contesto, ferma la necessità – per i soli acquisti destinati all’attività commerciale – di emissione di un’autofattura, la risposta 531/21 precisa…
Come è noto, a partire dal 1° settembre 2009 sono state modificate le modalità di accesso ai servizi Entratel: da tale data, infatti, le persone giuridiche – tra cui le PA – non hanno (o, meglio, non avrebbero) più potuto accedere tramite le proprie credenziali salvate su floppy-disk ma solamente tramite persone fisiche a loro volta (già) abilitate a Fisconline/Entratel.