Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
.Aumento record per il tasso legale di interesse legale, che dal 1° gennaio 2022 passerà dall’attuale 0,01% all’1,25%.
Questo il contenuto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre scorso.
Una recente sentenza della Cassazione (l’ordinanza 37208 del 29 novembre scorso) riporta all’attenzione il tema della indetraibilità dell’Iva nel caso di fatture d’acquisto incomplete nella descrizione dell’operazione.
Con la decisione di esecuzione UE 13/12/21 n. 2251 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/12/21), l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024. Tale obbligo, come in precedenza, riguarda i soggetti stabiliti nel territorio italiano e non coinvolge i soggetti esteri.
Una recente risposta ad interpello della DRE Veneto offre lo spunto per alcune precisazioni circa i soggetti tenuti all’applicazione del Bollo sulle fatture.
L’art. 5, comma 17-ter, Dl. 146/21, approvato in via definitiva dal parlamento il 14 novembre, ha rinviato al 1° luglio 2022 il debutto del nuovo esterometro. Solo per le operazioni effettuate a partire da tale data sarà dunque obbligatoria la comunicazione tramite Sdi, dei dati in formato XML, come previsto per le fatture elettroniche
Il tema, comune a tutti gli enti locali, riguarda l’applicazione dell’Iva sulle spese della riscossione a carico del debitore nel contesto della riscossione coattiva, spese che vengono addebitate dal concessionario/agente della riscossione all’ente locale, nella sua veste di soggetto impositore.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziale di cui all’art. 10, comma n. 27-ter, Dpr. 633/72, anche una società (che per definizione ha scopo di lucro) può essere considerata come avente finalità sociale. Queste le conferme della sentenza 30975/2021 della Cassazione che, a distanza di 2 anni, ripropone l’orientamento già espresso con la propria ordinanza 12491 del 10 maggio 2019.
Ai sensi dell’art. 3 Dl. 209/21, l’erogazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – di contributi a fondo perduto conseguenti all’emergenza Covid-19 resta esclusa dall’obbligo previsto dall’art. 48-bis Dpr. 602/73, che richiede alle pubbliche amministrazioni che devono effettuare pagamenti superiori a € 5.000 la verifica delle eventuale sussistenza di cartelle esattoriali non pagate da parte del beneficiario per un importo complessivo superiore a € 5.000 prima dell’effettuazione, a qualunque titolo, dei relativi pagamenti.
Come è noto, il Dl. 34/19 ha previsto un’estensione dei tributi che possono essere versati a mezzo F24 ordinario. Ciò ha consentito alle unioni di comuni (che in precedenza utilizzavano i bollettini di conto corrente postale) di pagare gli acconti mensili Irap utilizzando il modello F24 ordinario.
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