La recente emanazione del decreto 273932/21 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso), sulla certificazione dei Fondi COVID-19 consente oggi di avere delle istruzioni operative più chiare rispetto ad un anno fa. Come ben ricorderanno i lettori del BOLLETTINO, dopo la pubblicazione dell’analogo decreto del 2 novembre 2020 si resero necessarie numerose FAQ di chiarimento pubblicate sul sito RGS-MEF, e un decreto definitivo pubblicato ad aprile 2021, per dirimere i numerosi dubbi degli operatori degli enti locali.
Come è noto, l’art. 6 Dpr. 633/72 rubricato “Effettuazione delle operazioni” stabilisce il momento in cui un’operazione rilevante ai fini Iva si considera effettuata dovendo, di conseguenza, essere fatturata.
.Aumento record per il tasso legale di interesse legale, che dal 1° gennaio 2022 passerà dall’attuale 0,01% all’1,25%.
Questo il contenuto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre scorso.
Una recente sentenza della Cassazione (l’ordinanza 37208 del 29 novembre scorso) riporta all’attenzione il tema della indetraibilità dell’Iva nel caso di fatture d’acquisto incomplete nella descrizione dell’operazione.
Con la decisione di esecuzione UE 13/12/21 n. 2251 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/12/21), l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024. Tale obbligo, come in precedenza, riguarda i soggetti stabiliti nel territorio italiano e non coinvolge i soggetti esteri.
Una recente risposta ad interpello della DRE Veneto offre lo spunto per alcune precisazioni circa i soggetti tenuti all’applicazione del Bollo sulle fatture.
L’art. 5, comma 17-ter, Dl. 146/21, approvato in via definitiva dal parlamento il 14 novembre, ha rinviato al 1° luglio 2022 il debutto del nuovo esterometro. Solo per le operazioni effettuate a partire da tale data sarà dunque obbligatoria la comunicazione tramite Sdi, dei dati in formato XML, come previsto per le fatture elettroniche
Il tema, comune a tutti gli enti locali, riguarda l’applicazione dell’Iva sulle spese della riscossione a carico del debitore nel contesto della riscossione coattiva, spese che vengono addebitate dal concessionario/agente della riscossione all’ente locale, nella sua veste di soggetto impositore.